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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE D.E.S. DANZA EDUCAZIONE SOCIETÀ

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Articolo 1 - Denominazione, sede, durata

E’ costituita, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, l’Associazione Culturale denominata:

“D.E.S. - Associazione Nazionale Danza Educazione Società”. 

L’Associazione ha sede in Bologna, Via Barberia n. 4, presso l’Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Musica e Spettacolo.

Le variazioni di indirizzo, all’interno del Comune, non costituiscono modificazioni allo Statuto.

La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei soci.

 

Articolo 2  - Scopo e Attività Istituzionali 

Nello svolgimento della sua attività l’Associazione non persegue fini di lucro e tutte le sue risorse sono destinate al conseguimento delle finalità istituzionali. 

L’Associazione ha finalità culturali, civiche, educative e di utilità sociale, in particolare si prefigge di promuovere la conoscenza, la ricerca, la diffusione della danza e della sua funzione educativa e artistica all’interno della scuola e nei contesti sociali, formativi e culturali.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà intraprendere iniziative quali, a titolo esemplificativo:

  • organizzare attività di formazione e aggiornamento metodologico e didattico per insegnanti di ogni ordine e grado, formatori, educatori, operatori artistici, culturali, sociali e socio-sanitari ecc.;

  • promuovere e organizzare incontri, dibattiti, conferenze, spettacoli, congressi, corsi, dimostrazioni, laboratori e iniziative culturali;

  • curare la produzione, la pubblicazione e la diffusione di materiali scientifici e didattici, quali relazioni di ricerca, guide, monografie, saggi, cataloghi inerenti l’oggetto sociale di diffusione, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie informatiche, telematiche e audiovisive;

  • collaborare con altre associazioni, istituzioni, università ed enti pubblici e privati italiani ed esteri;

  • mettersi in rete, aderire, associarsi o affiliarsi ad organismi nazionali o internazionali aventi finalità affini;

  • partecipare ad avvisi pubblici e bandi indetti da enti pubblici locali, nazionali ed europei, da istituzioni e fondazioni pubbliche e private riguardanti le finalità espresse nel presente Statuto, la partecipazione a bandi potrà avvenire anche attraverso la costituzione di associazioni temporanee di scopo;

  • intraprendere ogni altra attività ritenuta di volta in volta idonea al raggiungimento dello scopo sociale nel rispetto delle attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, l’Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolari necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Articolo 3 - Patrimonio 

Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote associative annue;

  • dai contributi straordinari dei soci per il sostentamento delle iniziative;

  • da eventuali erogazioni e liberalità effettuati da privati o enti;

  • dai beni mobili e immobili a qualunque titolo acquisiti;

  • dalle entrate derivanti dalle pubblicazioni, organizzazione di corsi, conferenze, convegni, con espresso obbligo di reinvestire per fini inerenti gli scopi sociali;

  • da attività di autofinanziamento e raccolta fondi ivi compresa la partecipazione a progetti di crowdfounding su piattaforme elettroniche o altri strumenti;

  • da ogni altro provento che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

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Articolo 4 - Esercizio sociale 

L’esercizio sociale e finanziario ha durata annuale e va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

 

Articolo 5 - Degli associati 

Possono essere soci tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che si riconoscono negli scopi, nei progetti e nell’attività dell’Associazione.

I soci si distinguono in “ordinari” e “onorari”.

Sono soci ordinari coloro che si dichiarano disponibili a partecipare attivamente con la propria opera all’attività dell’Associazione e che intendono seguire la vita dell’Associazione e usufruire delle sue attività.

I nuovi soci sono ammessi previa presentazione di una richiesta scritta di adesione indirizzata al Presidente che provvede al rilascio della tessera associativa.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci sono tenuti:

- a osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti;

- al pagamento di una quota associativa annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche nominate dall’Assemblea che, per particolari meriti artistici, scientifici, culturali, abbiano contribuito o possano contribuire a diffondere i principi e le finalità dell’Associazione.

I soci onorari non versano la quota associativa annuale.

La qualifica di socio non è trasmissibile e si perde per dimissioni, morosità e per indegnità.

Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi versati e non possono chiedere indennizzi o attribuzione di beni sociali.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, mentre l’indegnità verrà deliberata dall’Assemblea dei soci.

 

Articolo 6 - Organi Sociali 

Sono organi sociali dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) Presidente Onorario.

 

Articolo 7 - Assemblea dei Soci 

L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, ordinari ed onorari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto; essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, e in via straordinaria ogni qual volta sia necessario su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno la metà più uno degli associati in regola con le quote associative. Spetterà al Consiglio Direttivo provvedere a comunicare, a tutti i soci, l’avviso di convocazione almeno quindici giorni prima dell’Assemblea a mezzo sito web dell’Associazione e posta elettronica. 

Delle delibere assembleari deve essere data notizia ai soci tramite comunicazione del relativo verbale a mezzo sito web dell’Associazione e posta elettronica.

All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario di Assemblea che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea ordinaria:

- delibera sugli indirizzi generali dell’Associazione;

- nomina i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente; 

- delibera in merito ai regolamenti sociali;

- delibera sull’esclusione della carica di socio per indegnità; 

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

L’assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche del presente Statuto;

- delibera sulla designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza o le dimissioni di uno o più membri sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione.

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

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Articolo 8 - Validità assembleare

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione attraverso la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sia l’assemblea ordinaria, sia l’assemblea straordinaria, sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Articolo 9 - Intervento in Assemblea 

Hanno diritto d’intervento all’Assemblea e diritto a un solo voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. È consentito a un socio farsi rappresentare da un altro socio tramite delega scritta. Entrambi devono essere in regola con il versamento delle quote sociali, ogni socio non può ricevere più di una delega. Le deleghe non sono ammesse in caso di Assemblea Straordinaria. Per candidarsi alle cariche sociali il Socio è tenuto a presentare la propria candidatura con lettera di motivazione indirizzata al Presidente nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Non è consentito candidarsi a cariche sociali attraverso delega tranne casi riconosciuti di forza maggiore.

 

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, di cui il Presidente e 6 consiglieri, tutti nominati dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo rappresenta l’organo esecutivo dell’Assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, e in particolare:

a) amministra l’Associazione;

b) dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;

c) determina quote e contributi dei soci;

d) redige i regolamenti e le norme che regolano la vita associativa;

e) redige il bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente, oppure tre Consiglieri ne facciano richiesta, e comunque almeno due volte all’anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inviare via mail ai consiglieri eventualmente assenti.

Il Consiglio Direttivo, per conseguire le finalità dell’Associazione si può avvalere di un Comitato Scientifico quale organismo di orientamento e programmazione scientifica delle specifiche attività dell’Associazione.

Il Comitato Scientifico è formato da studiosi, insegnanti e artisti, pedagogisti ed esperti nei vari settori della danza.

Il numero dei membri del Comitato Scientifico è illimitato e la loro nomina spetta al Consiglio Direttivo su proposta del Presidente che può predisporne anche la durata e lo scioglimento.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o del Consiglio Direttivo ogni volta lo si ritenga necessario.

 

Articolo 11 - Presidente  

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Nomina il Vice Presidente e il segretario/tesoriere all’interno del Consiglio Direttivo.

Propone la nomina dei membri del Comitato Scientifico.

Vigila sulla correttezza e l’applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti interni.

In caso di inadempimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, scelto dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. 

Il Presidente è membro del Comitato Scientifico. 

Il Presidente apre ed estingue i rapporti bancari con firma singola, se lo ritiene opportuno può dare delega a firma singola a segretario/tesoriere per operazioni di versamento e prelievo stabilendone i limiti. Può inoltre accendere ed estinguere mutui e finanziamenti.

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Articolo 12 - Presidente onorario

Il Presidente onorario è nominato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei soci. La carica può essere attribuita a un’eminente personalità del mondo scientifico e culturale, che abbia contribuito a diffondere i principi e le finalità dell’Associazione:

- la carica è a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso;

- il Presidente onorario non è gravato da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente;

- il Presidente onorario in accordo con il Presidente può rappresentare l’Associazione in occasione di eventi e contesti istituzionali (quali, per esempio, l’inaugurazione di mostre, la presentazione di volumi, la partecipazione a convegni e simili);

- il Presidente onorario non ha potere decisionale, ma può orientare le decisioni del Presidente in carica e del Direttivo;

- il Presidente onorario è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto;

- il Consiglio direttivo può affidare al Presidente onorario particolari compiti legati al suo ruolo.

 

Articolo 13 - Controversie

Ogni controversia insorta fra i soci, ovvero tra un socio e l’Associazione, è demandata ad un collegio arbitrale di tre membri, nominati, i primi dalle due parti in contesa ed il terzo dai primi due nominati.

Gli arbitri giudicano ex bono et aequo senza formalità di rito.

E’ fatta salva la competenza dell’Autorità Giudiziaria in ordine alle controversie che per legge non possono essere deferite al collegio arbitrale.

Il Foro competente è quello di Bologna.

 

Articolo 14 - Durata e gratuità delle cariche

Le cariche elettive dell’Associazione hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovate, salvo per il Presidente Onorario che è eletto a tempo indeterminato. Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica. I soci chiamati a svolgere particolari mansioni operative che esulano dalla propria carica elettiva, possono ricevere emolumenti stabiliti dal Consiglio Direttivo, previo accordo scritto e dietro rilascio di regolare ricevuta o fattura. 

 

Articolo 15 -  Scioglimento 

Lo scioglimento dell’Associazione viene stabilito tramite assemblea straordinaria indetta dal Consiglio direttivo. Può essere richiesto per raggiunta impossibilità al perseguimento dei fini statutari, per impossibilità di costituzione del consiglio direttivo, in caso di dimissioni o recesso di tutti i soci e in caso di delibera presa dall’Assemblea dei soci. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto a un ente o associazione che persegua analoghe finalità o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

 

Articolo 16 -  Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

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